
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
I GIORNI DA RICORDARE
- 22 giugno 2011 ore 08:00 - prima prova scritta
- 23 giugno 2011 - seconda prova scritta
- __ giugno 2011 - terza prova scritta
UN ESAME PIU' RIGOROSO ED EQUO
Informare studenti, genitori e insegnanti sui processi di rinnovamento della scuola è un dovere del Ministero.
È quello che stiamo cercando di fare con questo informativa che vuole offrire un quadro sintetico su una riforma che avrà immediate ripercussioni sulla vita quotidiana della scuola. Un filo d'Arianna per entrare dentro le "regole del gioco". Perché conoscere ed essere informati significa aiutare la scuola, studenti, genitori e insegnanti, a svolgere al meglio la propria parte.Il nuovo esame sarà insieme più rigoroso e più equo. Rigoroso non significa difficile né tantomeno punitivo: significa solo che all'esame sarà valutata la tua preparazione in tutte le materie, come avviene negli anni precedenti. Sarà però un esame più equo. Infatti la presenza dei tuoi insegnanti all'interno della commissione e i punti che ti porti all'esame come credito scolastico ridurranno la possibilità di brutte sorprese, perché faranno sì che nel voto finale si tenga debitamente conto di tutta la tua carriera scolastica.
Contenuto ed esito dell'esame
L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonchè le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.
La seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio.
Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.La terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite.
Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonchè le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
Tipologia Numero quesiti a) trattazione sintetica non più di 5 argomenti b) quesiti a risposta singola da 10 a 15 c) quesiti a risposta multipla da 30 a 40 d) problemi scientifici a soluzione rapida non più di 2 e) casi pratici e professionali non più di 2 f) progetto 1 Se le tipologie b) e c) vengono utilizzate cumulativamente: b) quesiti a risposta singola minimo 8 c) quesiti a risposta multipla minimo 16 Il colloquio è volto all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri dell'indirizzo di studio da te scelto e delle basi culturali generali, nonché delle tue capacità critiche.
Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Anche quest'anno potrai presentare una tesina redatta nel formato preferito, anche multimediale, o potrai iniziare l'esame con un argomento da te scelto.
Durante il colloquio saranno inoltre sviluppati argomenti individuati dalla Commissione e discusse le prove scritte da te elaborate.A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 punti per la valutazione del colloquio.
Attribuzione della lode
Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame.Criteri per l’attribuzione della lode
La commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione.La lode può essere attribuita ai candidati a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.
La commissione può attribuire la lode ai candidati che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione.
La lode può essere attribuita ai candidati a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.Ai fini dell’attribuzione della lode ai candidati, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Norme transitorie per la Lode
Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A; nei confronti dei candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al presente decreto.
Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.
Commissione e sede di esame
Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.